La vendita di un’auto usata tra privati resta, dal punto di vista civilistico, un contratto di compravendita regolato dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile. Ciò significa che, per essere valida, l’operazione richiede il consenso delle parti, il trasferimento del bene e la determinazione di un corrispettivo. Tuttavia, trattandosi di un veicolo soggetto a immatricolazione, entrano in gioco anche il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la Motorizzazione Civile. La legge impone che entro sessanta giorni dalla firma l’acquirente registri l’atto di vendita affinché il PRA annoti il passaggio di proprietà; in mancanza, la sanzione amministrativa può arrivare a 1 731 euro, oltre al possibile ritiro della carta di circolazione.
Indice
Raccogliere documentazione e verificare lo “stato di salute” giuridica del veicolo
Prima di redigere il contratto, venditore e acquirente dovrebbero visionare congiuntamente il Certificato di Proprietà Digitale (o il vecchio CDP cartaceo) e la carta di circolazione per accertare che i dati combacino: numero di telaio, targa, potenza, alimentazione e classe ambientale. È prassi chiedere una visura PRA aggiornata – si ottiene online in pochi minuti – per controllare che non gravino fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti. In caso di fermo, il PRA non autorizza il trasferimento finché l’onere non viene cancellato; ignorare il vincolo espone il compratore al rischio di vedersi negata la circolazione. Sul piano tecnico, un check-up in officina o un report di diagnostica OBD non è obbligatorio ma tutela da contestazioni successive, specie se il prezzo include una garanzia convenzionale.
Impostare il contratto: anagrafica, dati dell’auto e dichiarazioni di responsabilità
Il testo si apre con i dati completi delle parti: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e, per maggiore sicurezza, estremi del documento d’identità. Seguono i dati del veicolo: marca, modello commerciale, targa, numero di telaio, prima immatricolazione, chilometraggio rilevato al momento della consegna, eventuali optional di rilievo. È buona pratica indicare il numero di chiave meccanica o, se esiste, il codice della chiave codificata. Subito dopo si precisa il prezzo, scritto in cifre e in lettere, con la formula che attesti l’avvenuto pagamento o che descriva la modalità di versamento (bonifico, assegno circolare, contanti sotto soglia legale). Una clausola di “visto e piaciuto” sancisce che l’acquirente ha visionato il bene nello stato di fatto e lo accetta senza garanzia – fatte salve le responsabilità del venditore per vizi occulti non dichiarati ai sensi dell’art. 1490 c.c.
In caso di garanzia convenzionale, il testo deve specificare durata, parti coperte e modalità di intervento, altrimenti la clausola è nulla. Conviene inoltre inserire la data e l’ora di consegna, con indicazione che da quel momento rischi e responsabilità passano all’acquirente, come previsto dall’art. 1523 c.c.
Confermare il pagamento con un mezzo tracciabile e apporre la firma autenticata
I corrispettivi di importo rilevante si versano di norma tramite assegno circolare intestato al venditore oppure bonifico bancario con causale “acquisto autovettura targa …”. Il documento pagamento andrà allegato o comunque citato nell’atto di vendita. La firma dell’alienante dev’essere autenticata: l’operazione si può fare allo sportello telematico dell’Automobilista (STA) di una delegazione ACI, in agenzia pratiche auto abilitata o presso un ufficio comunale. Il funzionario autentica la sottoscrizione direttamente sul retro del CDP cartaceo o, se si utilizza il CDPD, compila la sezione “dichiarazione di vendita” su modello NP3C. L’autenticazione costa 16 euro di marca da bollo più 0,52 euro di diritti di segreteria comunale (importi che un’agenzia potrebbe inglobare nel servizio).
Presentare la pratica di trasferimento entro sessanta giorni
Una volta firmato l’atto, ci si reca – di solito congiuntamente – allo STA. Il nuovo proprietario consegna: la carta di circolazione, il CDP/NP3C con firma autenticata, il proprio documento d’identità e il modulo TT2119 (richiesta di aggiornamento) compilato. L’ACI/PRA rilascia un tagliando digitale che aggiorna la carta di circolazione (oggi aggiornamento telematico con QR-code) e un nuovo Certificato di Proprietà intestato all’acquirente. Le tariffe 2025 per un’auto standard a benzina sotto i 53 kW ammontano a circa 225 euro (imposta provinciale di trascrizione variabile, emolumenti ACI 27 euro, imposta di bollo 32 euro). Il venditore può verificare on-line, col servizio “passaggio avvenuto”, che il PRA abbia registrato l’alienazione: è importante, perché finché l’auto risulta al suo nome resta responsabile di multe e bollo.
Tutelare le parti: clausole speciali e assicurazione
Chi vende spesso inserisce nel contratto la dicitura che l’auto è “esente da fermi amministrativi e ipoteche” e che “l’acquirente dichiara di averne verificato lo stato al PRA”. Il compratore, dal canto suo, può pretendere penale o recesso se emergono vincoli successivamente. Prima di uscire dall’agenzia, l’acquirente deve presentare alla compagnia assicurativa il tagliando di aggiornamento: la polizza RCA viene emessa con decorrenza immediata o trasferita se aveva già un veicolo da sostituire. Da qualche anno non serve più il certificato di assicurazione in formato cartaceo, ma è prudente tenerne copia digitale a bordo.
Archiviazione e responsabilità post-vendita
Il venditore conserva copia dell’atto autenticato, della visura PRA aggiornata (rilasciata lo stesso giorno) e della ricevuta di pagamento. In caso di multe datate dopo la vendita ma ancora intestate a lui, potrà scrivere al Comando che ha emesso l’accertamento allegando questi documenti per chiedere l’annullamento. L’acquirente, dal canto suo, archivia l’atto per dimostrare la provenienza lecita del veicolo e, se dovesse rivenderlo, avrà già a portata di mano la “traccia” dell’origine.
Conclusioni
La vendita tra privati fila liscia quando: il veicolo è libero da vincoli, il prezzo è versato con strumento tracciabile, il contratto contiene dati precisi e firma autenticata, la pratica PRA viene registrata entro i sessanta giorni e ciascuno conserva prova di ogni passaggio. Con queste cautele il trasferimento diventa un’operazione amministrativa lineare, impermeabile a contestazioni e pienamente riconosciuta dagli uffici pubblici, consentendo a venditore e acquirente di concludere l’affare senza doversi più preoccupare di “carte” pendenti.